fallimento | Konkurs
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 A norma dell'art. 172 cifra 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto. La decisione del giudice del fallimento può essere impugna- ta entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1 LEF). La debitrice sostiene di avere estinto il debito prima della dichiarazione di fallimen- to. La debitrice ha prodotto la domanda di fallimento con l'osservazione in calce "pagato 1'000 Fr. 30/5/2022", corredata di due firme (act. B.1). L'avvenuto paga- mento in data 30 maggio 2022 trova conferma anche nello scritto della creditrice inviato alla debitrice in data 15 giugno 2022 (act. C.1). A fronte di tali prove la do- manda di fallimento dev'essere respinta.
E. 2 La tassa di giustizia per la procedura di prima istanza segue la soccomben- za della creditrice (art. 106 cpv. 1 CPC). Per quanto riguarda la procedura di re- clamo, si osserva che la debitrice avrebbe potuto far valere l'avvenuto pagamento in occasione dell'udienza del 31 maggio 2022 dinnanzi al Tribunale regionale, alla quale, nonostante regolare citazione, non si è presentata. I costi della procedura di reclamo sono quindi da porre a suo carico (art. 108 CPC). Di riflesso, essa non ha diritto a ripetibili.
E. 3 […]
E. 4 Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi dell'art. 74 cpv. 2 lett. d LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale fede- rale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF.
E. 5 Comunicazione a:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Decisione del 28 giugno 2022 N. d'incarto KSK 22 24 Istanza Camera delle esecuzioni e dei fallimenti Composizione Moses, presidente Parti A._____ reclamante contro B._____ AG resistente Oggetto fallimento Atto impugnato decisione Tribunale regionale Moesa del 31.05.2022 (no. d'incarto 335-2022-67). Comunicazione 28 giugno 2022
2 / 3 Ritenuto in fatto: A. La B._____ AG ha escusso la A._____ per l'importo di CHF 754.60 oltre interessi al 5% dal 20 maggio 2021. Il precetto esecutivo, avverso il quale non è stata presentata opposizione, è stato notificato alla debitrice il 14 dicembre 2021, la comminatoria di fallimento il 18 febbraio 2022. Il 31 marzo 2022 la creditrice ha inoltrato al Tribunale regionale Moesa la domanda di fallimento. B. In esito all'udienza del 31 maggio 2022, al quale nessuno si è presentato, il Presidente del Tribunale Moesa ha pronunciato il fallimento della debitrice a far tempo dal 31 maggio 2022, ore 10:00. Avverso tale decisione la debitrice ha pre- sentato reclamo al Tribunale cantonale dei Grigioni, chiedendone l'annullamento. Con scritto del 24 giugno 2022 la creditrice ha rinunciato a presentare osservazio- ni, allegando tuttavia copia della corrispondenza intercorsa con la debitrice. Considerando in diritto: 1. A norma dell'art. 172 cifra 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto. La decisione del giudice del fallimento può essere impugna- ta entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1 LEF). La debitrice sostiene di avere estinto il debito prima della dichiarazione di fallimen- to. La debitrice ha prodotto la domanda di fallimento con l'osservazione in calce "pagato 1'000 Fr. 30/5/2022", corredata di due firme (act. B.1). L'avvenuto paga- mento in data 30 maggio 2022 trova conferma anche nello scritto della creditrice inviato alla debitrice in data 15 giugno 2022 (act. C.1). A fronte di tali prove la do- manda di fallimento dev'essere respinta. 2. La tassa di giustizia per la procedura di prima istanza segue la soccomben- za della creditrice (art. 106 cpv. 1 CPC). Per quanto riguarda la procedura di re- clamo, si osserva che la debitrice avrebbe potuto far valere l'avvenuto pagamento in occasione dell'udienza del 31 maggio 2022 dinnanzi al Tribunale regionale, alla quale, nonostante regolare citazione, non si è presentata. I costi della procedura di reclamo sono quindi da porre a suo carico (art. 108 CPC). Di riflesso, essa non ha diritto a ripetibili. 3. Il reclamo, manifestamente fondato, può essere deciso a giudice unico (art. 18 cpv. 3 LOG).
3 / 3 La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti pronuncia: 1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza, la decisione del Tribunale regionale Moesa del 31 maggio 2022 (inc. n. 335.22.67) è modificata come segue: "1. La domanda di fallimento è respinta. 2. La tassa di giustizia di CHF 200.00 è posta a carico della B._____ AG. L'importo di CHF 1'300.00, già anticipato dall'istante, è versato all'Ufficio esecuzione e fallimenti Regione Moesa quale copertura parziale delle spese esecutive. 3. […] 4. […]" 2. La tassa di giustizia per la procedura di reclamo di CHF 500.00 è posta a carico di A._____. 3. Non si assegnano ripetibili. 4. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi dell'art. 74 cpv. 2 lett. d LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale fede- rale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 5. Comunicazione a: